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Cos’è l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) e come posso ottenerlo?

L’APE (attestato di prestazione energetica) è stato introdotto dal Decreto Legge 63/2013 e convertito dalla Legge 90/2013 che ha introdotto novità sulle prestazioni energetiche degli edifici e sostituito il vecchio ACE (Attestato di Certificazione Energetica) con l’APE. 

A seguire, il 26 giugno 2015, sono stati emanati tre decreti interministeriali riguardanti i requisiti minimi, le linee guida per la certificazione energetica degli edifici e gli schemi, e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica.

L’APE è obbligatorio negli atti di compravendita e locazione degli immobili, è necessario anche per disporre del certificato di agibilità di un edificio. Inoltre aiuta locatore e conduttore a valutare utilità e convenienza di locazione e acquisto dell’immobile.

Cosa deve contenere l’A.P.E.

L’attestato di prestazione energetica deve contenere una serie di informazioni:

  • Prestazione energetica globale, espressa in termini di energia primaria totale e primaria non rinnovabile;
  • Qualità energetica del fabbricato, ossia gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale e l’area solare equivalente, e la trasmittanza termica periodica;
  • Classe energetica, determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale;
  • Requisiti minimi di efficienza energetica;
  • Caratteristiche termo igrometriche;
  • Indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile ed energia elettrica esportata;
  • Emissioni di anidride carbonica;
  • Quantità annua di energia consumata;
  • Elenco dei servizi energetici e delle relative efficienze;
  • Indicazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con proposte degli interventi significativi ed economicamente convenienti.

La classe energetica viene espressa con un valore da A4 a G ed è determinata in base all’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio. Più la lettera è bassa, maggiore è il consumo energetico dell’immobile.

Quanto dura la validità dell’ A.P.E.?

La validità dell’Attestato di prestazione energetica è di 10 anni. Tuttavia, se in questo periodo di tempo, si effettuano ristrutturazioni che incidono sui consumi di energia (come ad esempio l’installazione di una nuova caldaia o di nuovi infissi), è necessario rinnovarla. L’APE è stato individuato al fine di incentivare la costruzione di edifici più efficienti dal punto di vista energetico e, dunque, a basso consumo.

Come ottenerlo e chi rilascia il certificato

Per ottenere l’APE è necessario fare richiesta ad un certificatore energetico. Si tratta di un soggetto accreditato, secondo il DPR n.75 del 16 aprile 2013, con competenze in materia di efficienza energetica applicata agli edifici. I soggetti accreditati a rilasciare l’Attestazione di prestazione energetica ai sensi della normativa vigente sono i tecnici abilitati alla progettazione di edifici come geometri, gli architetti e gli ingegneri.

Una volta entrati in contatto con il professionista, quest’ultimo si occuperà di effettuare un sopralluogo (obbligatorio per legge) per la valutazione delle caratteristiche strutturali dell’immobile. Al termine della valutazione, il certificatore energetico provvederà a inserire l’atto all’interno dei registri informatici regionali e a rilasciare una copia dell’Attestazione di prestazione energetica al proprietario della struttura.

Secondo la normativa, i proprietari sono obbligati a redigere l’APE qualora si creino le seguenti situazioni:

  • Acquisto di un immobile;
  • Locazione di un immobile: interi edifici (da allegare al contratto) o singole unità immobiliari (da redigere e non allegare obbligatoriamente al contratto);
  • Donazione di un immobile;
  • Nuove costruzioni;
  • Interventi di ristrutturazione importanti, ovvero riguardanti oltre il 25% della superficie immobiliare;
  • Demolizione e ricostruzione;
  • Edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico la cui superficie è superiore ai 250 mq,
  • In caso di stipula di un nuovo contratto relativo ad impianti termici o di climatizzazione di un edificio pubblico.

I casi in cui non è obbligatorio

Nell’ipotesi di locazione commerciale, l’Attestazione di prestazione energetica non è obbligatoria solo per alcune tipologie di immobili ovvero:

  • gli edifici industriali e artigianali quando riscaldati per esigenze produttive;
  • edifici rurali non adibiti a residenza sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • gli edifici inagibili o collabenti;
  • i fabbricati isolati con una superficie inferiore a 50 metri quadrati;
  • gli immobili di interesse pubblico specificati nel decreto legislativo n.42/2004;
  • i box, le cantine, i parcheggi multipiano, le strutture stagionali e tutti gli altri edifici che non risultano compresi nell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n.412.

Negli altri casi di vendita e locazione, l’Attestazione di prestazione energetica è obbligatoria, pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

Quanto costa fare l’attestato di Prestazione Energetica?

Il costo di un Attestato di prestazione energetica si aggira attorno ai 150-250€ e dipende molto dal tipo di immobile per cui si fa richiesta, dalla Regione e dalla città in cui è situato.

Effettuare il controllo delle prestazioni energetiche della casa non solo è obbligatorio ma è anche estremamente conveniente per proprietari e locatari, dal momento che consente di avere le idee chiare sui consumi della struttura e permette di porre in essere i comportamenti utili per ridurre i consumi.