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Animali in condominio e convivenza civile – diritti e doveri

Animali in condominio: quali sono i nostri diritti? Quali sono i nostri doveri? Cosa dice la giurisprudenza? Scopriamolo insieme.

 

I vicini si lamentano per la presenza degli animali in casa vostra?

Il diritto di detenere animali domestici in condominio è garantito dall’articolo 1138 del Codice civile, modificato dalla Legge 220/2012.

La legge di riforma del condominio (L. 220/2012)  prevede che non sia possibile vietare la detenzione di animali in appartamento. Non sarà quindi nemmeno più possibile impedire al condomino possessore di animali di usufruire della parti comuni insieme al proprio animale al guinzaglio.

L’unica eccezione riguarda i «regolamenti contrattuali», quelli cioè approvati all’unanimità. Tali sono i regolamenti votati in assemblea da tutti i condomini o quelli allegati ai singoli atti di compravendita e quindi accettati da tutti i condomini, seppur in momenti tra loro diversi, all’atto della stipula del rogito.

Affinché la limitazione possa avere efficacia anche nei confronti dei successivi condomini, deve essere annotata nei registri immobiliari. In alternativa è possibile allegare il regolamento contrattuale all’atto di compravendita, affinché l’acquirente sia consapevole della previsione contenuta nel regolamento stesso.

Al di là di questa eccezione, nessun condominio può vietare a un condomino di detenere un cane, anche se di grandi dimensioni, all’interno del proprio appartamento.

Infatti, in una riunione condominiale, anche se il resto dei componenti del condominio vota contro la presenza degli animali, basta il solo vostro voto a non fare passare il divieto. Ovvero, se c’è anche un solo condòmino che ha un animale l’assemblea, anche se compatta, NON può vietare ad un condòmino di tenere animali in casa.

 

Il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un’approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione.

 

Se affitto una casa o un appartamento posso tenere un cane o un gatto?

In questo caso, il proprietario dell’appartamento potrebbe esigere che non teniate in casa animali: ovviamente la clausola deve essere specificata nel contratto d’affitto.

 

Posso lasciare il cane slegato nelle parti comuni del condominio?

Assolutamente no. La legge prevede che nelle zone aperte al pubblico, private o pubbliche che siano, il cane vada condotto al guinzaglio.

Il proprio cane va allacciato al guinzaglio in casa e portato fuori dal proprio appartamento già assicurato allo stesso, sia per una questione di buon senso, nonché di rispetto verso le persone e gli altri animali residenti. Ed anche perché lo prevede l’Ordinanza ministeriale relativa in vigore, in quanto le parti comuni di un condominio sono da considerarsi spazi aperti al pubblico, e nei luoghi pubblici il guinzaglio (lungo max 1,50 cm) è obbligatorio.

Tutti noi tendiamo a rassicurare riferendo a chi teme il nostro cane che è buono e non farebbe male a una mosca. Ma se un condòmino ha timore di incontrare il vostro cane slegato nelle aree comuni, ha pieno diritto di chiedervi di agganciarlo al guinzaglio.

Il Codice Civile nell’Art. 1102 recita: “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché […] non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.

In caso di denuncia per procurati danni verso persone o animali da parte del vostro cane lasciato senza guinzaglio in condominio vi verrà attribuito il reato di lesioni colpose come prevede la Legge a riguardo, oltre che una sanzione amministrativa.

In capo al proprietario del cane vige una responsabilità sia civile che penale.

 

Posso lasciare fuori dalla porta di casa pettorina, guinzaglio e asciugamano?

Il fatto di vivere con un cane, oltre a dare tantissima gioia, comporta alcuni piccoli “sacrifici”: uno di questi è tenere in casa le attrezzature del proprio cane e non lasciarle depositate fuori dalla porta nelle zone comuni (dove è vietato lasciare ingombri o oggetti di qualsiasi tipo). Se questi oggetti vi danno fastidio in casa, perché farli subìre agli altri condòmini? E’ una questione di buona educazione oltre che di regole di decoro condominiale.

 

Posso usare l’ascensore con il mio cane?

Sì e questo non può essere vietato nel regolamento condominiale in quanto si tratta di un bene destinato all’usufrutto di tutti i condòmini.
Qualora si usi l’ascensore con il cane, ricordiamoci sempre che lo stesso va lasciato pulito.

Posso portare il mio cane nel giardino condominiale?

Sì. A patto che siano rispettate le norme di conduzione (guinzaglio o museruola) e che siano rispettate le norme igieniche (raccolta delle deiezioni), i cani dei condòmini possono frequentare il giardino condominiale, come confermato dal Tribunale di Roma con una sentenza datata 3 aprile 2017. Il giardino del condominio fa anch’esso capo al concetto “destinazione del bene”, così come le parti comuni dell’edificio e l’ascensore, e può quindi essere fruito da tutti i condòmini.